Art. 65

Aiuto finanziario dell’Unione

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione 1.   L’aiuto finanziario dell’Unione ai costi ammissibili non supera: a) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’, lettere da a) a f), h) e k); b) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’, lettera g); c) il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’, lettera j); d) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta. 2.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027. 3.   La Grecia, la Francia e l’Italia possono provvedere al finanziamento complementare dei fondi di esercizio di cui all’ fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall’aiuto finanziario dell’Unione. 4.   La Grecia, la Francia e l’Italia garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all’, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi un terzo della spesa totale nell’ambito di ciascun programma operativo fissato nel proprio piano strategico della PAC.
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Aiuto finanziario dell’Unione (Art. 65 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo