Art. 67
Tipi di intervento in altri settori
In vigore dal 2 dic 2021
Tipi di intervento in altri settori
1. Per ciascun settore scelto conformemente all’, gli Stati membri scelgono uno o più tipi di intervento di cui all’ da attuare mediante programmi operativi approvati redatti da:
a)
organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; o
b)
cooperative nonché altre forme di cooperazione tra produttori costituite su iniziativa dei produttori e controllate da essi e classificate quali gruppi di produttori dall’autorità competente di uno Stato membro, per un periodo transitorio massimo di quattro anni dall’inizio di un programma operativo approvato che termina al più tardi il 31 dicembre 2027.
2. Gli Stati membri fissano i criteri per la classificazione in quanto gruppi di produttori e stabiliscono le attività e gli obiettivi dei gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), affinché tali gruppi di produttori possano soddisfare i requisiti per il riconoscimento in qualità di organizzazioni di produttori ai sensi degli articoli da 152 a 154 o dell’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.
3. I gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), redigono e presentano, oltre al programma operativo, un piano di riconoscimento al fine di soddisfare, entro il periodo transitorio di cui a tale lettera, i requisiti indicati agli articoli da 152 a 154 o all’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo per il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori.
Il piano di riconoscimento definisce le attività e gli obiettivi per garantire la realizzazione di progressi verso l’ottenimento di tale riconoscimento.
Il sostegno concesso a un gruppo di produttori che non è riconosciuto in quanto organizzazione di produttori entro il termine del periodo transitorio è soggetto a recupero.
4. Gli Stati membri motivano la propria scelta dei tipi di interventi di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri che decidono di attuare i tipi di intervento di cui alla presente sezione per i prodotti elencati nell’allegato VI specificano, per ciascun settore che scelgono, l’elenco dei prodotti che rientrano in tale settore.
5. I tipi di interventi di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e da f) a i), non si applicano al cotone, ai semi di ravizzone e di colza, ai semi di girasole e ai semi di soia inclusi nell’allegato VI.
6. I programmi operativi di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.
7. Gli Stati membri che scelgono di attuare i tipi di intervento di cui all’, lettera f), riconoscono le organizzazioni di produttori nel settore del cotone e le associazioni di tali organizzazioni di produttori in conformità dei requisiti e delle procedure di cui all’, paragrafo 1, e agli articoli da 153 a 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I gruppi di produttori di cotone e le federazioni di tali gruppi di produttori riconosciuti dagli Stati membri in conformità del protocollo n. 4 dell’atto di adesione della Repubblica ellenica del 1979 prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento sono considerati, ai fini della presente sezione, rispettivamente organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.
8. Gli Stati membri garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all’, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non sia superiore a un terzo della spesa totale delle spese nell’ambito di ciascun programma operativo definito nei rispettivi piani strategici della PAC.
Storico versioni
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