Art. 66

Obiettivi negli altri settori

In vigore dal 2 dic 2021
Obiettivi negli altri settori Gli Stati membri possono scegliere, nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all’, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all’. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’, lettere da a) ad h), j) e k). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.
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Obiettivi negli altri settori (Art. 66 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo