Art. 42
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento:
a)
nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
nel settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 («settore dell’apicoltura»);
c)
nel settore vitivinicolo, di cui all’, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d)
nel settore del luppolo, di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
f)
negli altri settori di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell’allegato VI del presente regolamento.
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