Art. 42

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 dic 2021
Ambito di applicazione Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento: a) nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) nel settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 («settore dell’apicoltura»); c) nel settore vitivinicolo, di cui all’, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) nel settore del luppolo, di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013; f) negli altri settori di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell’allegato VI del presente regolamento.
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Ambito di applicazione (Art. 42 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo