Art. 40
Concessione del pagamento
In vigore dal 2 dic 2021
Concessione del pagamento
1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili a norma dell’.
2. In caso di agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili nei limiti della superficie di base fissata all’, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.
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