Art. 38
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
In vigore dal 2 dic 2021
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
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Bulgaria: 3 342 ha,
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Grecia: 250 000 ha,
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Spagna: 48 000 ha,
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Portogallo: 360 ha.
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
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Bulgaria: 1,2 t/ha,
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Grecia: 3,2 t/ha,
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Spagna: 3,5 t/ha,
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Portogallo: 2,2 t/ha.
3. L’importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
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Bulgaria: 636,13 EUR,
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Grecia: 229,37 EUR,
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Spagna: 354,73 EUR,
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Portogallo: 223,32 EUR.
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’ che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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