Art. 43
Tipi di intervento obbligatori e facoltativi
In vigore dal 2 dic 2021
Tipi di intervento obbligatori e facoltativi
1. I tipi di intervento nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’, lettera a), sono obbligatori per gli Stati membri con organizzazioni di produttori in tale settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Se, al momento di presentare il proprio piano strategico della PAC, uno Stato membro non dispone di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti ortofrutticoli e riconosce un’organizzazione di produttori in tale settore a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante il piano strategico della PAC, tale Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC conformemente all’ al fine di includere interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
2. I tipi di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.
3. I tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’, lettera c), sono obbligatori per gli Stati membri elencati nell’allegato VII.
4. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi di cui all’, lettere d), e) e f).
5. La Germania può attuare nel settore del luppolo i tipi di interventi di cui all’, lettera f), solo se decide nel proprio piano strategico della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all’, lettera d).
6. La Grecia, la Francia e l’Italia possono attuare nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola i tipi di interventi di cui all’, lettera f), solo se decidono nei propri piani strategici della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all’, lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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