Art. 50

Programmi operativi

In vigore dal 2 dic 2021
Programmi operativi 1.   Gli obiettivi di cui all’ e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. 3.   I programmi operativi perseguono almeno gli obiettivi di cui all’, lettere b), e) e f). 4.   Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. 5.   Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano i programmi operativi agli Stati membri per approvazione e, in caso di approvazione, li attuano. 6.   I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché: a) gli interventi nell’ambito dei programmi operativi di un’associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati, fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), dai contributi delle organizzazioni aderenti all’associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti; b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente; c) non vi sia doppio finanziamento. 7.   Per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che: a) almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’, lettere e) e f); b) il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all’, lettere e) e f); c) almeno il 2 % della spesa prevista riguardi l’intervento connesso all’obiettivo di cui all’, lettera d); e d) la spesa per gli interventi nell’ambito dei tipi di interventi di cui all’, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superino un terzo dell’importo totale delle spese. Qualora almeno l’80 % dei produttori aderenti a un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici a quelli previsti dal capo IV, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al primo comma, lettera b). 8.   I programmi operativi possono prevedere le azioni proposte al fine di garantire che i lavoratori del settore godano di condizioni di lavoro eque e sicure.
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Programmi operativi (Art. 50 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo