Art. 49
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
In vigore dal 2 dic 2021
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’. Gli obiettivi di cui all’, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.
Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all’.
Storico versioni
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