Art. 51
Fondi di esercizio
In vigore dal 2 dic 2021
Fondi di esercizio
1. Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
a)
con contributi finanziari:
i)
degli aderenti all’organizzazione di produttori o dell’organizzazione stessa, o entrambi; o
ii)
dell’associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;
b)
con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.
Storico versioni
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