Art. 51

Fondi di esercizio

In vigore dal 2 dic 2021
Fondi di esercizio 1.   Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato: a) con contributi finanziari: i) degli aderenti all’organizzazione di produttori o dell’organizzazione stessa, o entrambi; o ii) dell’associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione; b) con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo. 2.   I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.
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Fondi di esercizio (Art. 51 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo