Art. 53
Aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario nazionale
1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell’Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L’aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell’Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell’attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.
3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.
Storico versioni
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