Art. 55

Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

In vigore dal 2 dic 2021
Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione 1.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico scelto di cui all’, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell’apicoltura: a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di: i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi; ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api; iv) razionalizzazione della transumanza; c) azioni di sostegno ai laboratori per l’analisi dei prodotti dell’apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api; d) azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell’Unione, incluso l’allevamento delle api; e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura; f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura; g) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti. 2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di intervento. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi. 3.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di intervento prescelti. 4.   Gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo dell’aiuto finanziario dell’Unione che utilizzano in base all’, paragrafo 2, per sostenere i tipi di intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5.   L’aiuto finanziario complessivo fornito dall’Unione e dagli Stati membri non supera le spese sostenute dal beneficiario. 6.   In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri collaborano con i rappresentanti delle organizzazioni del settore dell’apicoltura. 7.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.
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Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione (Art. 55 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo