Art. 134

Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione 1.   Gli Stati membri presentano, in conformità dell’, paragrafo 3, e dell’ del regolamento (UE) 2021/2116, una relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio. 2.   L’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, da presentare, in conformità dell’, paragrafo 3, e dell’ del regolamento (UE) 2021/2116, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione. 3.   Per essere ricevibile, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, e, se del caso, al paragrafo 6. Fatte salve le procedure della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ove la Commissione non comunichi allo Stato membro interessato che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile. 4.   Le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato, anche, se del caso, a livello regionale. 5.   Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono: a) gli output realizzati; b) la spesa dichiarata nei conti annuali e pertinente per gli output di cui alla lettera a), prima dell’applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/2116; c) il rapporto tra la spesa di cui alla lettera b) e i pertinenti output di cui alla lettera a) («importo unitario realizzato»); d) i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a). Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c) sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell’, lettera h), ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione. Per gli indicatori di output che sono indicati nell’allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. 6.   Per un intervento non coperto dal sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di fornire in ciascuna relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: a) gli importi unitari medi per le operazioni selezionate nell’esercizio finanziario precedente, il relativo numero di risultati e le relative spese; o b) il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell’esercizio precedente e gli output realizzati nonché il relativo numero di risultati e le relative spese. Tali informazioni sono utilizzate dalla Commissione ai fini degli del regolamento (UE) 2021/2116 per ciascuno degli anni in cui sono effettuati i pagamenti delle relative operazioni. 7.   Le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 includono: a) una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC rispetto al precedente esercizio; b) eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate. 8.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di includere tra le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 del presente articolo anche: a) una giustificazione di un eventuale superamento dell’importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario previsto o, se del caso, all’importo unitario massimo previsto di cui all’ del presente regolamento; o b) qualora uno Stato membro decida di avvalersi di una delle possibilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, una giustificazione di un eventuale superamento dell’importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario medio per le operazioni selezionate o al rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso del precedente esercizio e i relativi output realizzati, a seconda della scelta dello Stato membro. 9.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 è inclusa una giustificazione qualora il superamento di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo sia superiore al 50 %. In alternativa, qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 6, la giustificazione è richiesta solo se il superamento di cui al paragrafo 8, lettera b), è superiore al 50 %. 10.   Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a: a) le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario; b) l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili; c) l’importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR; d) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno proveniente dalla partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060 e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR in conformità dell’ del medesimo regolamento; e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con la spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento ed effettivamente versati ai destinatari finali. Qualora gli Stati membri decidano di applicare il paragrafo 6 del presente articolo per gli strumenti finanziari, le informazioni di cui a tale paragrafo sono fornite a livello dei destinatari finali. 11.   Ai fini dell’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione contiene informazioni sui finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5, lettere a) e d). Tale finanziamento è preso in considerazione nell’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione. 12.   Le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico. 13.   Fatte salve le procedure della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui al regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione ricevibili entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata. L’ del presente regolamento sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica mutatis mutandis. 14.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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