Art. 62

Aiuto finanziario dell’Unione

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione 1.   Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 3, la Germania assegna l’aiuto finanziario massimo dell’Unione alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni che attuano i programmi operativi di cui all’, paragrafo 3, proporzionalmente al numero di ettari coltivati a luppolo rappresentato da ciascuna organizzazione di produttori. 2.   Entro gli importi massimi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori a norma del paragrafo 1, l’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi di cui all’ è limitato al 50 % delle spese effettivamente sostenute per i tipi di interventi di cui a detto articolo. La parte residua delle spese è a carico dell’organizzazione o dell’associazione di produttori che beneficia dell’aiuto finanziario dell’Unione. L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’ del presente regolamento. 3.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %: a) per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all’, lettere d), e), f) e h); b) per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all’, lettere a) e j).
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Aiuto finanziario dell’Unione (Art. 62 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo