Art. 61
Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo
In vigore dal 2 dic 2021
Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo
1. La Germania persegue nel settore del luppolo uno o più degli obiettivi di cui all’, lettere da a) a h), j) e k).
2. Nel suo piano strategico della PAC, La Germania sceglie uno o più tipi di intervento di cui all’ al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, la Germania specifica gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, essa motiva la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.
3. Gli interventi specificati dalla Germania sono attuati tramite programmi operativi approvati delle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I programmi operativi di cui al paragrafo 3 soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.
5. La Germania provvede affinché l’aiuto finanziario dell’Unione fornito a ciascuna organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori a norma del presente articolo per i tipi di interventi di cui all’, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi, in media su tre anni consecutivi, un terzo dell’aiuto finanziario complessivo dell’Unione ricevuto per il suo programma operativo nel corso dello stesso periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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