Art. 60

Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo

In vigore dal 2 dic 2021
Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni. 2.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all’, paragrafo 3. 3.   L’importo dell’aiuto dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera g), è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell’Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume. L’aiuto finanziario dell’Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore nei casi in cui quest’ultimo sostenga i relativi costi. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, garantiscono che l’alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell’Unione, sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza. 4.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC, venga destinato almeno il 5 % della spesa e venga adottata almeno un’azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, in conformità degli obiettivi di cui all’, lettere b), d) e h).
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Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo (Art. 60 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo