Art. 59
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo
In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo
1. L’aiuto finanziario dell’Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.
Tuttavia, tale aiuto finanziario può arrivare, nel caso di terreni ripidi e terrazze situati in zone in cui l’inclinazione è superiore al 40 %, fino al 60 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o fino all’80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.
L’aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento può coprire fino al 100 % della perdita in questione e assumere una delle forme seguenti:
a)
l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;
b)
una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.
2. L’aiuto finanziario dell’Unione per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:
a)
il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
b)
il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c)
il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
d)
il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (43). Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese cui non si applica l’, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
Non è concesso alcun aiuto finanziario dell’Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (44).
3. L’aiuto finanziario dell’Unione a favore della vendemmia verde di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all’eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.
4. L’aiuto finanziario dell’Unione per gli interventi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e m), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili.
5. L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), non supera i seguenti limiti:
a)
l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
b)
il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i)
delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da altre condizioni climatiche avverse;
ii)
delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.
L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
6. L’aiuto finanziario dell’Unione per l’innovazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:
a)
il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
b)
il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c)
l’80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
d)
il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese cui non si applica l’, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
7. L’aiuto finanziario dell’Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 50 % della spesa ammissibile.
Inoltre, gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l’aiuto finanziario dell’Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l’80 % della spesa ammissibile.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera g), conformemente alle norme specifiche stabilite all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-59