Art. 62
Aiuto finanziario dell’Unione
In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 3, la Germania assegna l’aiuto finanziario massimo dell’Unione alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni che attuano i programmi operativi di cui all’, paragrafo 3, proporzionalmente al numero di ettari coltivati a luppolo rappresentato da ciascuna organizzazione di produttori.
2. Entro gli importi massimi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori a norma del paragrafo 1, l’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi di cui all’ è limitato al 50 % delle spese effettivamente sostenute per i tipi di interventi di cui a detto articolo. La parte residua delle spese è a carico dell’organizzazione o dell’associazione di produttori che beneficia dell’aiuto finanziario dell’Unione.
L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’ del presente regolamento.
3. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %:
a)
per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all’, lettere d), e), f) e h);
b)
per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all’, lettere a) e j).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-62