Art. 136

Riunioni annuali di riesame

In vigore dal 2 dic 2021
Riunioni annuali di riesame 1.   Ogni anno ciascuno Stato membri organizza una riunione di riesame con la Commissione. La riunione di riesame è presieduta congiuntamente o dalla Commissione e deve svolgersi non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. 2.   La riunione di riesame è volta ad analizzare l’efficacia dell’attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati e le informazioni disponibili sugli impatti pertinenti nonché eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.
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Riunioni annuali di riesame (Art. 136 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo