Art. 135

Esame biennale dell’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Esame biennale dell’efficacia dell’attuazione 1.   La Commissione elabora un esame biennale dell’efficacia dell’attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione. 2.   Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell’, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l’esame dell’efficacia dell’attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all’allegato I, rivela un deficit – rispetto al corrispondente target intermedio – superiore al 35 % per l’esercizio 2024, e al 25 % per l’esercizio 2026, lo Stato membro interessato giustifica tale divario. A seguito della valutazione di tale giustificazione, ove necessario, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d’azione in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste. 3.   Nel 2026 la Commissione riesamina le informazioni fornite nelle relazioni sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario 2025. Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell’, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l’esame dell’efficacia dell’attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all’allegato I, rivela un deficit – rispetto al target intermedio interessato – superiore al 35 % per l’esercizio 2025, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato misure correttive.
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Esame biennale dell’efficacia dell’attuazione (Art. 135 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo