Art. 137
Relazione annuale
In vigore dal 2 dic 2021
Relazione annuale
Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l’attuazione sull’attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio:
a)
il numero di beneficiari;
b)
l’importo del pagamento per ettaro; e
c)
il numero di ettari per cui il pagamento è concesso.
Storico versioni
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