Art. 139
Valutazioni ex ante
In vigore dal 2 dic 2021
Valutazioni ex ante
1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.
3. La valutazione ex ante prende in esame:
a)
il contributo del piano strategico della PAC al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1e 2, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
b)
la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
c)
la coerenza tra l’assegnazione delle risorse di bilancio e quegli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC;
d)
il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
e)
se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati e ai target intermedi sono adeguati e realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;
f)
le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e degli altri beneficiari;
g)
ove opportuno, i criteri per l’utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.
4. La valutazione ex ante può comprendere i requisiti per la VAS stabiliti nella direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Storico versioni
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