Art. 133

Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione. Tali atti comprendono indicatori, diversi da quelli di cui all’allegato I, che sono necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori di cui all’allegato I e al di fuori di esso e le disposizioni necessarie per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione (Art. 133 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo