Art. 131
Informazione
In vigore dal 2 dic 2021
Informazione
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 fornisca all’autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.
Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d’impatto.
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