Art. 130
Sistema di informazione elettronico
In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di informazione elettronico
Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione elettronico sicuro o ne utilizzano uno esistente, nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull’attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.
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