Art. 128

Istituzione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Istituzione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione 1.   È istituito un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. 2.   Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione comprende i seguenti elementi: a) una serie di indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all’, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione; b) i target finali e intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato pertinenti; c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati; d) relazioni periodiche sull’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione; e) le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.
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Istituzione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione (Art. 128 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo