Art. 126

Reti nazionali e europee della PAC

In vigore dal 2 dic 2021
Reti nazionali e europee della PAC 1.   Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (“rete nazionale della PAC”) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell’innovazione nonché di altri attori nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri. 2.   La Commissione istituisce una rete europea della politica agricola comune («rete europea della PAC») per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione. 3.   Il collegamento in rete attraverso le reti nazionali e europee della PAC persegue i seguenti obiettivi: a) aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti nell’attuazione dei piani strategici della PAC e, se del caso, nella loro elaborazione; b) assistere le amministrazioni degli Stati membri nell’attuazione dei piani strategici della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull’efficacia; c) contribuire a migliorare la qualità dell’attuazione dei piani strategici della PAC; d) contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento; e) promuovere l’innovazione nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l’apprendimento tra pari, l’inclusione e l’interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze; f) contribuire alla capacità e alle attività di monitoraggio e valutazione; g) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC. L’obiettivo di cui al primo comma, lettera d), è perseguito in particolare attraverso le reti nazionali della PAC. 4.   Le funzioni delle reti nazionali e europee della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti: a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni e sulle buone pratiche messe in atto o sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC nonché analisi degli sviluppi nell’agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) contributo all’acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell’attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione; c) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l’apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi; d) raccolta di informazioni – e sostegno alla loro diffusione – nonché messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi d’azione locali di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, i gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento e strutture e progetti analoghi; e) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi d’azione locali di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale; f) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall’Unione o reti; g) contributo all’ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC; h) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC; i) nel caso della rete europea della PAC, cooperazione con le reti nazionali della PAC e contributo alle loro attività. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-126

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Reti nazionali e europee della PAC (Art. 126 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo