Art. 125

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 2 dic 2021
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.   Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un’attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all’, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi coperti dal piano strategico della PAC. 2.   Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell’autorità responsabile del Fondo capofila conformi all’, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’iniziativa LEADER comporti un sostegno da parte del FEASR. 3.   L’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116.
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Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri (Art. 125 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo