Art. 123
Autorità di gestione
In vigore dal 2 dic 2021
Autorità di gestione
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC.
Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.
2. L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:
a)
che esista un sistema di informazione elettronico di cui all’;
b)
che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:
i)
siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione, ove opportuno;
ii)
siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
c)
che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola;
d)
che la valutazione ex ante di cui all’ sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione;
e)
che sia istituito il piano di valutazione di cui all’, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
f)
che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
g)
che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116;
h)
che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;
i)
che l’organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
j)
che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;
k)
che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
i)
i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e
ii)
gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.
Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinché l’autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.
3. Laddove le autorità di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell’espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l’autorità di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorità al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell’attuazione del piano strategico della PAC.
4. L’autorità di gestione nazionale o, se del caso, le autorità di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l’autorità di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’ organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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