Art. 127
Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-127
Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:2021:2115:oj#art-127
L'articolo definisce il ruolo del PEI nel collegare i soggetti dell'innovazione, sostenere i sistemi di conoscenza e accelerare l'adozione di soluzioni pratiche tra gli agricoltori. Prevede la creazione di gruppi operativi formati da diversi partner, come agricoltori, ricercatori e imprese, che collaborano secondo un modello di codecisione e co-creazione. Tali gruppi elaborano piani per progetti innovativi basati su pratiche nuove o tradizionali adattate a nuovi contesti, operando anche a livello transnazionale. Infine, i gruppi operativi hanno il compito di divulgare i piani e i risultati ottenuti attraverso le reti della PAC.
La norma istituisce il Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) per promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze tra la ricerca scientifica e la pratica agricola sul campo.
Si rivolge ai soggetti del settore agricolo e della ricerca, tra cui agricoltori, silvicoltori, ricercatori, consulenti, imprese, organizzazioni non governative e gruppi operativi del PEI.
Un gruppo operativo composto da agricoltori locali, un istituto di ricerca e un'impresa sviluppa congiuntamente un progetto per adattare una pratica tradizionale a un nuovo contesto ambientale. I partner lavorano insieme in regime di co-creazione e, al termine dei lavori, pubblicano i risultati ottenuti tramite le reti europee della PAC.
I gruppi operativi devono elaborare un piano per sviluppare o attuare il progetto innovativo e devono divulgare una sintesi dei piani e dei risultati dei progetti realizzati attraverso le reti nazionali ed europee della PAC; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.