Art. 77
Cooperazione
In vigore dal 2 dic 2021
Cooperazione
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:
a)
per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 3;
b)
per preparare e attuare l’iniziativa LEADER;
c)
per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall’Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
d)
per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;
e)
per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
f)
per sostenere altre forme di cooperazione.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per promuovere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività. Tale cooperazione coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2.
3. Gli Stati membri possono includere a norma del presente articolo i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.
4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo che copra i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate, o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per la copertura dei costi delle operazioni attuate i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione.
Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché l’operazione attuata rispetti le norme e i requisiti pertinenti di cui agli articoli da 70 a 76 e 78.
Nel caso dell’iniziativa LEADER, in deroga al primo comma del presente paragrafo:
a)
un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per attuare le strategie selezionate ai sensi delle lettere b) e c) di detto paragrafo, è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo; e
b)
gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell’Unione nell’ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all’ del presente regolamento.
5. Gli Stati membri non sostengono ai sensi del presente articolo la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.
6. Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello di azienda, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l’età pensionabile o l’avranno raggiunta entro la fine dell’operazione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
7. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni. Tale condizione non si applica all’iniziativa LEADER e, in casi debitamente giustificati, alle azioni climatico-ambientali collettive necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f).
8. Gli Stati membri limitano il sostegno per:
a)
azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità a una o più aliquote non superiori al 70 % dei costi ammissibili,
b)
la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell’organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all’anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.
Storico versioni
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