Art. 34

Ammissibilità

In vigore dal 2 dic 2021
Ammissibilità 1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili. 2.   Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri stabiliscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità della parte IV, titolo I, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell’anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.
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Ammissibilità (Art. 34 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo