Art. 35
Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore
In vigore dal 2 dic 2021
Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.
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