Art. 33

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 dic 2021
Ambito di applicazione Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali: a) cereali; b) semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all’, paragrafo 7; c) colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio; d) lino; e) canapa; f) riso; g) frutta a guscio; h) patate da fecola; i) latte e prodotti lattiero-caseari; j) sementi; k) carni ovine e caprine; l) carni bovine; m) olio di oliva e olive da tavola; n) bachi da seta; o) foraggi essiccati; p) luppolo; q) barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria; r) prodotti ortofrutticoli; s) bosco ceduo a rotazione rapida.
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Ambito di applicazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo