Art. 33
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
Ambito di applicazione
Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali:
a)
cereali;
b)
semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all’, paragrafo 7;
c)
colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio;
d)
lino;
e)
canapa;
f)
riso;
g)
frutta a guscio;
h)
patate da fecola;
i)
latte e prodotti lattiero-caseari;
j)
sementi;
k)
carni ovine e caprine;
l)
carni bovine;
m)
olio di oliva e olive da tavola;
n)
bachi da seta;
o)
foraggi essiccati;
p)
luppolo;
q)
barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria;
r)
prodotti ortofrutticoli;
s)
bosco ceduo a rotazione rapida.
Storico versioni
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