Art. 78

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni 1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, nel contempo puntando specificamente alla protezione della natura, dell’ambiente e del clima, comprese le azioni di educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali. 2.   Il sostegno a norma del presente articolo può coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l’innovazione, la formazione e la consulenza come pure lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, anche tramite l’elaborazione e l’aggiornamento di piani e studi volti allo scambio di conoscenze e alla diffusione di informazioni. Tali azioni contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1 e 2. 3.   Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all’, paragrafo 3. 4.   Per la creazione di servizi di consulenza, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso pari a un massimo di 200 000 EUR. Assicurano che tale sostegno sia limitato nel tempo. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell’ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell’AKIS fornita nei loro piani strategici della PAC conformemente all’, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.
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Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (Art. 78 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo