Art. 80

Norme specifiche per gli strumenti finanziari

In vigore dal 2 dic 2021
Norme specifiche per gli strumenti finanziari 1.   Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell’ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del presente regolamento. 2.   Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di «strumento finanziario», «prodotto finanziario», «destinatario finale», «fondo di partecipazione», «fondo specifico», «effetto leva», «coefficiente di moltiplicazione», «costi di gestione» e «commissioni di gestione» di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento. Si applicano inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 3.   In conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l’intervento in questione. Il sostegno per il finanziamento del capitale circolante autonomo a norma di uno qualsiasi di tali articoli può essere fornito senza essere soggetto all’obbligo per il destinatario finale di ricevere sostegno per altre spese a norma dello stesso articolo. Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ TFUE, l’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 4.   In deroga agli , le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo. 5.   Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale della spesa pubblica ammissibile versato, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5, oppure, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità. Tale importo corrisponde: a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari; b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali; c) ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario. Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle dichiarazioni di spesa è determinata conformemente alle regole del periodo di programmazione pertinente. Ai fini del primo comma, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo. Ai fini del primo comma, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 7 % della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari. Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari. Ai fini del primo comma, lettera d), se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
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