Art. 15
Servizi di consulenza aziendale
In vigore dal 2 dic 2021
Servizi di consulenza aziendale
1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell’azienda («servizi di consulenza aziendale»). Tale sistema può basarsi sui sistemi esistenti.
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.
Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’azienda agricola, anche per la costituzione di un’azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agroforestazione e l’agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.
I servizi di consulenza aziendale sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati ed esenti da conflitti di interesse.
4. I servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano come minimo:
a)
tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
b)
i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l’ del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, (40) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (42);
c)
le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»;
d)
la prevenzione e la gestione del rischio;
e)
il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 3;
f)
le tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali di cui all’, lettera b);
g)
gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l’utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:
i)
un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
ii)
i requisiti legali relativi ai nutrienti;
iii)
dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;
iv)
i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;
h)
le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.
Storico versioni
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