Art. 76
Strumenti di gestione del rischio
In vigore dal 2 dic 2021
Strumenti di gestione del rischio
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Il sostegno nell’ambito del presente articolo può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori in attività a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2.
3. Gli Stati membri possono concedere, in linea con la loro valutazione delle esigenze, un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compresi gli strumenti di stabilizzazione del reddito e in particolare,:
a)
contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
b)
contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, ivi compreso per le spese amministrative di costituzione.
4. Nel fornire sostegno di cui al paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
a)
i tipi e la copertura degli strumenti di gestione del rischio ammissibili;
b)
il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
c)
le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato.
Gli Stati membri possono fornire sostegno sotto forma di finanziamento del capitale circolante autonomo nell’ambito degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 3, per la compensazione delle perdite di cui al primo comma del presente paragrafo a favore degli agricoltori che non partecipano a uno strumento di gestione del rischio.
6. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 70% dei costi ammissibili.
Il presente paragrafo non si applica ai contributi di cui all’.
7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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