Art. 74
Investimenti nell’irrigazione
In vigore dal 2 dic 2021
Investimenti nell’irrigazione
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l’irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’ e al presente articolo.
2. Gli investimenti nell’irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l’intera area in cui è previsto l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’ambiente può essere influenzato dall’investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’ di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell’investimento.
4. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione solo se:
a)
da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
b)
qualora l’investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’, lettera d). Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE elencati nell’allegato XIII del presente regolamento.
Nessuna delle condizioni di cui al presente paragrafo si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o a un investimento nell’utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
5. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).
6. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se:
a)
lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua; nonché
b)
un’analisi di impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.
7. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per la creazione o l’ampliamento di un bacino a fini di irrigazione unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente.
8. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:
a)
all’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l’irrigazione nell’azienda effettuati a norma del paragrafo 4;
b)
al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;
c)
al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.
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