Art. 4
Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC
In vigore dal 2 dic 2021
Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC
1. Gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di «attività agricola», «superficie agricola», «ettaro ammissibile», «agricoltore in attività», «giovane agricoltore» e «nuovo agricoltore», nonché le condizioni pertinenti ai sensi del presente articolo.
2. L’«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
a)
la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
b)
il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.
3. La «superficie agricola» è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:
a)
«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’ o dell’ o della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III del presente regolamento, o degli o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (35), o dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (36), o dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
b)
«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
c)
«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:
i)
i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
ii)
i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.
4. Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l’«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell’agricoltore e che consistono in:
a)
qualsiasi superficie agricola dell’azienda che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;
b)
qualsiasi superficie dell’azienda che:
i)
presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all’obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III;
ii)
è utilizzata per raggiungere la quota minima di seminativo destinato a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, ai sensi della norma BCAA 8 elencati nell’allegato III; o
iii)
per la durata del corrispondente impegno dell’agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l’ambiente di cui all’.
Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell’attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.
Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;
c)
qualsiasi superficie dell’azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:
i)
in seguito all’applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;
ii)
in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente la produzione di prodotti non elencati nell’allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;
iii)
per la durata di un impegno di imboschimento dell’ agricoltore a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’ o dell’ del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 o all’ o all’ del presente regolamento;
iv)
per la durata di un impegno del l’agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’ del presente regolamento.
Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %;
5. L’«agricoltore in attività» è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.
Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall’essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l’anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.
6. Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:
a)
un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
b)
le condizioni per essere «capo dell’azienda»;
c)
gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
7. Il «nuovo agricoltore» è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e che è «capo dell’azienda» per la prima volta. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e al ricorso alla procedura per la determinazione delle varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica.
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