Art. 72
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
In vigore dal 2 dic 2021
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni nonché ad altri gestori di terreni.
3. Nel determinare le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere una o più delle zone seguenti:
a)
le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
b)
altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’ della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
c)
le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata, compresi i costi di transazione.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:
a)
con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 riportato all’allegato III del presente regolamento, e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro.
Storico versioni
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