Art. 70
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
In vigore dal 2 dic 2021
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
1. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2.
3. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:
a)
vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
b)
vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;
c)
vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’, paragrafo 2;
d)
sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’.
Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.
4. Gli Stati membri stabiliscono i pagamenti da corrispondere sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, tenendo conto dei target finali prefissati. Tali pagamenti sono concessi annualmente e possono includere anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento una tantum per unità.
5. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamento basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori o altri beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.
6. Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni.
Tuttavia, gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, stabilire:
a)
un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, anche prevedendone la proroga annuale dopo la scadenza del periodo iniziale, qualora tale periodo più lungo sia necessario per conseguire o mantenere determinati benefici ambientali o per il benessere degli animali;
b)
un periodo più breve di almeno un anno per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all’agricoltura biologica, i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale o in altri casi debitamente giustificati.
7. Gli Stati membri assicurano che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo al fine di garantirne l’adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa e gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere il rimborso dei pagamenti ai sensi del presente articolo per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l’adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.
8. Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall’ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell’ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l’esecuzione di tali operazioni e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti sulla base all’.
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