Art. 12

Principio e ambito d’applicazione

In vigore dal 2 dic 2021
Principio e ambito d’applicazione 1.   Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali. 2.   I piani strategici della PAC includono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano in particolare le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116. 3.   Gli atti giuridici di cui all’allegato III riguardanti i requisiti di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. 4.   Ai fini della presente sezione per «requisito di gestione obbligatorio» si intende ciascuno dei requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione ed elencati nell’allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
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Principio e ambito d’applicazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo