Art. 13

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

In vigore dal 2 dic 2021
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell’allegato III, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell’uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche. 2.   Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all’allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in tale allegato relativamente a tali obiettivi principali. Tali norme aggiuntive sono non discriminatorie e proporzionate e corrispondano alle esigenze individuate. Gli Stati membri non stabiliscono norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all’allegato III. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con norme volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma BCAA 1.
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Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo