Art. 124
Comitato di monitoraggio
In vigore dal 2 dic 2021
Comitato di monitoraggio
1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l’attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC.
Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di trasparenza.
Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.
Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio.
2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all’, paragrafo 3.
Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.
Lo Stato membro pubblica online l’elenco dei membri del comitato di monitoraggio.
I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.
3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:
a)
i progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
b)
le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
c)
gli elementi della valutazione ex ante di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento;
d)
i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati;
e)
le informazioni pertinenti relative all’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
f)
l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
g)
il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.
4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:
a)
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
b)
le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;
c)
il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
d)
eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.
5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l’attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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