Art. 106
Requisiti procedurali
In vigore dal 2 dic 2021
Requisiti procedurali
1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.
2. L’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che:
a)
se del caso, le autorità pertinenti a livello regionale siano adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano strategico della PAC; e
b)
le autorità pubbliche competenti per l’ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti in materia di ambiente e di clima del piano strategico della PAC.
3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:
a)
le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;
b)
le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;
c)
gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.
Gli Stati membri coinvolgono adeguatamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC e si consultano con i portatori di interessi pertinenti, anche per quanto riguarda le norme minime di cui all’, se del caso.
4. Gli Stati membri – comprese, se del caso, le rispettive regioni – e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell’attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.
5. L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente all’atto delegato adottato in base all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
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