Art. 104

Piani strategici della PAC

In vigore dal 2 dic 2021
Piani strategici della PAC 1.   Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità del presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali. Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all’. 3.   Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’ in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire i pertinenti obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2. I target finali sono fissati utilizzando una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I. Per il conseguimento di tali obiettivi gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III. 4.   Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.
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Piani strategici della PAC (Art. 104 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo