Art. 108

Valutazione delle esigenze

In vigore dal 2 dic 2021
Valutazione delle esigenze La valutazione delle esigenze di cui all’, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi: a) la sintesi dell’analisi SWOT di cui all’, paragrafo 2; b) l’individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all’, paragrafi 1 e 2, sulla base delle prove contenute nell’analisi SWOT; tutte le esigenze derivanti dall’analisi SWOT sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate attraverso il piano strategico della PAC; c) per l’obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti nonché connesse alla gestione dei rischi; d) ove opportuno, un’analisi delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari; e) la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate che spieghi, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC. Per gli obiettivi specifici fissati all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione delle esigenze tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII. Per la loro valutazione delle esigenze gli Stati membri utilizzano dati recenti e affidabili e, ove disponibili, disaggregati per genere.
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Valutazione delle esigenze (Art. 108 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo