Art. 110
Elementi comuni a più interventi
In vigore dal 2 dic 2021
Elementi comuni a più interventi
La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), comprende:
a)
le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell’;
b)
la descrizione dell’utilizzo dell’«assistenza tecnica» di cui agli e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all’;
c)
in relazione agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri;
d)
altre informazioni circa l’attuazione, in particolare:
i)
una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all’aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;
ii)
ove opportuno, l’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all’;
iii)
la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l’attuazione dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 4, del presente regolamento e dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116;
iv)
se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l’attuazione dell’;
v)
una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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