Art. 110 · Elementi comuni a più interventi

Art. 110

Elementi comuni a più interventi

In vigore dal 2 dic 2021
Elementi comuni a più interventi La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), comprende: a) le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell’; b) la descrizione dell’utilizzo dell’«assistenza tecnica» di cui agli e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all’; c) in relazione agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri; d) altre informazioni circa l’attuazione, in particolare: i) una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all’aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso; ii) ove opportuno, l’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all’; iii) la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l’attuazione dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 4, del presente regolamento e dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116; iv) se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l’attuazione dell’; v) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali.
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